Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, comma 3, del medesimo testo unico,
al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del
decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione, che di quelle richiamate nel decreto,  trascritte  nelle
note.  Restano  invariati  il  valore  e   l'efficacia   degli   atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche in video sono riportate tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
  1. I componenti l'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e
ambiente nominati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio  2011  continuano  ad  esercitare   le   proprie   funzioni,
limitatamente agli atti  di  ordinaria  amministrazione  e  a  quelli
indifferibili e urgenti, fino alla nomina  dei  nuovi  componenti  la
predetta Autorita' (( non oltre il novantesimo giorno dal  giuramento
del primo Governo formato successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto e, comunque, non oltre  il  30  settembre
2018. 
  1-bis. L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente,
durante il periodo di cui al comma 1,  trasmette  alle  Camere,  ogni
quarantacinque giorni a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, una relazione concernente  gli  atti  di
ordinaria amministrazione e quelli indifferibili e  urgenti  adottati
nel periodo di riferimento, con  l'illustrazione  dei  presupposti  e
delle motivazioni. Nella prima relazione l'Autorita' da' conto  anche
degli atti adottati nel periodo intercorrente tra la data di  entrata
in vigore del presente decreto e quella di entrata  in  vigore  della
presente  disposizione,  nonche'  delle  linee  guida   eventualmente
adottate al fine di  individuare  gli  atti  emanati  dalla  predetta
Autorita'  da  considerare  di   ordinaria   amministrazione   ovvero
indifferibili e urgenti. ))